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23/05/2015
NOVITA' BOLLO AUTO STORICHE
Dal 2015 e’ stata soppressa l’esenzione delle tasse automobilistiche per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. le leggi regionali sono abrogate e decide il ministero economia finanze con la risoluzione nr.4/df, del 01.04.2015.
L’art.1, comma 666, della legge n.190/2014, intervenendo sull’art.63, della legge n.342 del 21.11.2000, alla lett.b), ha abrogato il comma 2, che prevedeva per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione. Pertanto, agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico non è più riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
L’esenzione è riservata, invece, ai soli veicoli e motoveicoli – esclusi quelli adibiti ad uso professionale – ultratrentennali di cui al comma 1 dell’art.63, della legge 342/2000, per i quali è conseguentemente dovuta la “tassa di circolazione forfettaria annua” e l’imposta provinciale di trascrizione di cui all’art.56 del d.lgs. 446/1997, in misura fissa, come prescrive il comma 4 del citato art.63 della legge 342/2000.
Con la citata Ris.4/2015, è stato affermato che le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale (Legge di stabilità) e devono pertanto ritenersi abrogate.
Essendo (teoricamente) il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regioni avevano puntato sull’autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme regionali che prevedevano ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato leggi di reintroduzione dell’esenzione.
Dal 2015, i proprietari dei veicoli ultraventennali e che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico devono pagare il bollo auto, a prescindere dall’eventuale decisione contraria adottata dalla Regione di residenza.
Infatti l’abolizione dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sancita dall’ultima legge di stabilità ha valenza sull’intero territorio nazionale e qualsiasi norma regionale che preveda ancora il trattamento di favore per le auto c.d. “storiche” è da considerare incompatibile con la disciplina statale e, di conseguenza, abrogata.
Il MEF, con la citata Ris.4/2015, ha stabilito che:
- la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione (Corte Cost. sent. 296/2003; 311/2003; 455/2005; 451/2007);
- la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato, in materia di sistema tributario di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, (Corte Cost. sentenze 97/2013; 26/2014);
- le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
In virtù di quanto sopra, la regione:
- non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
- può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del dlgs 504/92 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
- può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale (Corte Cost. sentenza 288/2012).
In definitiva, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non possono che agire entro il perimetro dettato dalla legge statale.
Le leggi regionali in materia di bollo auto storiche devono ritenersi abrogate: tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.